mercoledì 19 ottobre 2011

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero

LEGGE 3 aprile 2001, n.120
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14-04-2001
Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici
in ambiente extraospedaliero
Art. 1.
1. È consentito l’uso del defibrillatore
semiautomatico in sede extraospedaliera anche al
personale sanitario non medico, nonchè al personale non
sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il
rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori da parte del
personale di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di
emergenza 118 competente per territorio o, laddove non
ancora attivato, sotto la responsabilità dell’azienda
unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera di
competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee
guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14-04-2001

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