USA: LA VIOLENTANO MENTRE È IN AMBULANZA PER UN TRAUMA CRANICO
Domenica 08 Gennaio 2012 - 09:12
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NEW YORK - Quello che doveva essere un viaggio in ambulanza verso l'ospedale per scongiurare i danni di una caduta è diventato un incubo per una donna americana di Hamden, in Connecticut. La ventiduenne, la cui identità non è stata divulgata, è stata violentata proprio mentre era sul mezzo di soccorso che la notte di Natale la stava portando al Yale-New Haven Ospital. Secondo quanto hanno riferito fonti stampa, ad abusare di lei sarebbe stato un membro del personale paramedico di nome Mark Powell, 49 anni, che si è consegnato ieri alla polizia per rispondere delle accuse di violenza sessuale e sequestro. Powell avrebbe violentato la donna, che si trovava in stato di shock a causa di un trauma cranico, mentre era legata sulla barella nella parte posteriore dell'ambulanza. «La nostra società ha la massima fiducia nei suoi dipendenti che contribuiscono alla sicurezza pubblica, e purtroppo questo caso riflette una violazione tremenda di questa fede», ha commentato il capo della polizia di Hamden, Thomas Wydra. Powell, che è stato immediatamente collocato in congedo amministrativo non retribuito in attesa del processo, aveva lavorato anche come pompiere volontario nella zona.
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lunedì 24 settembre 2012
VIOLENTATA IN AMBULANZA
Art.177 Codice della strada
Articolo 177 - CdS
Art. 177.
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonchè degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonchè la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo dl lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. É vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.
SOCCORSO IN AUTOSRADA
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Riordino CROCE ROSSA ITALIANA ???
CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2012
706.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491.
DELIBERAZIONE APPROVATA
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (atto n. 491);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
i risparmi derivanti dell'attuazione del provvedimento, al quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, saranno pari a circa 18,5 milioni di euro nel 2013, 26,5 milioni di euro nel 2014 e nel 2015, e circa 42 milioni di euro a decorrere dal 2016;
l'articolo 6 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni pubbliche destinatarie del personale procederanno alle assunzioni solo nell'ambito dei limiti previsti dalla legislazione vigente e il contributo quinquennale previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera a), costituisce un incentivo aggiuntivo temporaneo;
le modalità per il passaggio di personale presso enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, saranno stabilite con un Accordo tra Stato e Regioni, in modo da garantire il rispetto dei vincoli previsti in materia dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, a quelli contenuti nei medesimi piani;
da informazioni fornite dall'ISTAT, nel calcolo dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni si tiene conto anche dei disavanzi dei Comitati periferici della Croce rossa italiana e, pertanto, il ripiano dei disavanzi previsto dall'articolo 4 non comporta effetti sulla consistenza del debito pubblico;
non sono disponibili ulteriori informazioni sull'impatto economico del contenzioso pendente, che peraltro graverebbe sulla Croce rossa italiana anche in assenza delle procedure di riordino;
nel settembre 2012 è stata presentata al collegio dei revisori dei conti della Croce rossa italiana la bozza di ulteriore riaccertamento dei residui, che prevede la cancellazione di circa 36 milioni di euro di residui attivi e circa 26 milioni di euro di residui passivi;
rilevato che:
il provvedimento prevede una riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, dalla quale deriverebbero risparmi, peraltro incerti, specialmente nel lungo periodo, a fronte di una delega legislativa che si limitava a richiedere che la riorganizzazione avesse luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
al fine di realizzare i predetti risparmi, il provvedimento prefigura un assetto che presenta margini di incertezza, con particolare riferimento alla destinazione del personale e del patrimonio dell'Associazione italiana della Croce rossa, che non assicurano una piena salvaguardiaPag. 94dell'esperienza maturata nella storia dell'Associazione, con possibili, pesanti, ricadute di carattere occupazionale;
la finalizzazione del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, dovrebbe prevedere, previa adeguata copertura finanziaria, anche il coinvolgimento delle regioni, destinatarie dei servizi erogati dalla Croce Rossa e la possibilità, attraverso apposite convenzioni con il Ministero della salute, per le medesime di utilizzare anche procedure di affido diretto alla stessa Croce Rossa,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo e formula le seguenti osservazioni:si valuti l'opportunità di adottare opportuni correttivi al provvedimento, che, senza alterare il quadro finanziario già tracciato dalla delega e dallo schema in esame, garantiscano maggiore certezza in ordine agli esiti del processo di riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa, assicurando la piena continuità delle attività esercitate, anche al fine di evitare possibili aggravi di spesa per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dei servizi prestati dalla Croce rossa italiana;
in questo contesto, si valuti in particolare l'opportunità di intervenire al fine di:
a) assicurare la tutela dei livelli occupazionali per tutti quanti prestano servizio presso la CRI, evitando il rischio di determinare gravi ricadute in termini occupazionali e conseguenti oneri sociali, con inevitabili riflessi sulla finanza pubblica;
b) salvaguardare le specificità operative e il patrimonio pubblico della Croce rossa italiana, valutando la possibilità di configurare l'Ente di cui all'articolo 2 come un ente di carattere permanente che mantenga la natura giuridica di diritto pubblico, al quale affidare il compito di svolgere le attività che presentino più rilevanti profili di carattere pubblicistico, quali in particolare quelle di protezione e difesa civile e di tutela della salute e assistenziali, anche attraverso procedure di affido diretto da parte delle competenti istituzioni regionali, nonché quelle ausiliarie delle Forze armate, compatibili con la finalizzazione del finanziamento pubblico di cui all'articolo 8, comma 2;
c) preservare le specificità del Corpo militare della Croce rossa italiana, assicurando il proseguimento delle importanti attività di supporto attualmente svolte, che dovrebbero essere altrimenti garantite con oneri non quantificabili a carico della finanza pubblica».
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